Lo Statuto della Fondazione Navarra (2005)
Art. 1
La Fondazione F.lli Gustavo e Severino Navarra trae origine dal lascito fatto con testamento olografo 4 Febbraio 1907 (pubblicato il 14 Maggio 1921 con rogito del notaio Leziroli di Ferrara) dal Cav. Severino Navarra fu Alessandro, deceduto in Gualdo il 12 Maggio 1921.
La Fondazione è stata eretta in Ente Morale con decreto 8 Marzo 1923 n. 726 ed assume la denominazione "Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra": è dotata di un patrimonio rappresentato da beni rustici e da valori costituenti il compendio dell'eredità relitta del Cav. Severino Navarra ed ha sede in Ferrara.
Art. 2
Scopi e oggetto della Fondazione
La Fondazione, (non ha scopo di lucro) si propone nel rispetto dei principi che la ispirano ed in osservanza dell'atto fondativo, i seguenti scopi:
Art. 3
La Fondazione provvederà al raggiungimento dei propri scopi con le rendite del suo patrimonio. Potranno tuttavia essere accettate contribuzioni e elargizioni, ecc. secondo le modalità indicate dal codice civile.
Art. 4
Mezzi, Patrimonio, Esercizio finanziario
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:
I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.
Art. 5
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da sei membri, la cui scelta dovrà ricadere fra cittadini esperti in problemi di economia agricola, formazione e ricerca agroindustriale ferrarese.
Il Presidente è nominato dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA. I membri del consiglio sono proposti da: Prefetto di Ferrara, Provincia di Ferrara, dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara, dall' Associazione Laureati in Agraria della Provincia di Ferrara, dall'Università degli Studi di Ferrara. Farà parte inoltre del Consiglio di Amministrazione, quale membro di diritto, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico di Stato per l'Agricoltura "F.lli Navarra".
Fra i membri del consiglio il Presidente nomina un vice presidente che opererà in caso di sua assenza o di impedimento.
Art. 6
Il Presidente rappresenta la Fondazione, anche in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione, attende all'esecuzione delle deliberazioni di esso, provvede al buon andamento dell'Ente ed adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi in breve termine.
Art. 7
Il consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e provvede alla amministrazione della Fondazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione medesima, promuove, quando occorrono, le modifiche dello statuto; stipula convenzioni od accordi fra la fondazione e gli Enti Istituiti pubblici e privati di cui all' art. 2 del presente Statuto; redige i regolamenti interni, ivi compreso l'organigramma del personale, delibera in ordine alle assunzioni e risoluzioni del rapporti di lavoro, in ordine ad incarichi professionali e delibera in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede.
La convocazione dovrà essere fatta, a mezzo raccomandata, fax , posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data prefissata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo.
Art. 8
La Fondazione può dotarsi di un revisore contabile ex art. 2409 bis c.c., il quale dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta e presenzia alle riunioni del Consiglio.
Art.9
Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme del codice civile.
La Fondazione F.lli Gustavo e Severino Navarra trae origine dal lascito fatto con testamento olografo 4 Febbraio 1907 (pubblicato il 14 Maggio 1921 con rogito del notaio Leziroli di Ferrara) dal Cav. Severino Navarra fu Alessandro, deceduto in Gualdo il 12 Maggio 1921.
La Fondazione è stata eretta in Ente Morale con decreto 8 Marzo 1923 n. 726 ed assume la denominazione "Fondazione per l'Agricoltura Fratelli Navarra": è dotata di un patrimonio rappresentato da beni rustici e da valori costituenti il compendio dell'eredità relitta del Cav. Severino Navarra ed ha sede in Ferrara.
Art. 2
Scopi e oggetto della Fondazione
La Fondazione, (non ha scopo di lucro) si propone nel rispetto dei principi che la ispirano ed in osservanza dell'atto fondativo, i seguenti scopi:
- L'acquisizione, conservazione, valorizzazione e la razionale gestione dei fondi agricoli, degli immobili e delle strutture per ricavare risorse da destinarsi alla propria attività istituzionale,
- La realizzazione di interventi a favore di altre istituzioni o organizzazioni aventi scopi analoghi e complementari al proprio, coerenti con i propri principi ispiratori;
- L'assunzione di partecipazioni, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia indirettamente in enti istituzioni e società aventi finalità analoghe e complementari, coerenti con i propri principi ispiratori;
- Contribuire alla formazione di adeguate professionalità nel campo delle attività agricole e collaterali, ivi compresa ogni attività di orientamento, qualificazione professionale ed inserimento lavorativo, anche in collaborazione con Università, Enti pubblici e privati di formazione e ricerca
- Attività di consulenza, ricerca e promozione
- svolgimento di attività di ricerca nel settore agroindustriale, agrotecnico, delle biotecnologie e del turismo ambientale , anche mediante lo svolgimento e la realizzazione di progetti, studi ed elaborati in genere, sia per iniziativa propria che per commesse di Enti terzi, pubblici o privati, con particolare attenzione alla promozione e allo sviluppo dell'economia sociale;
- organizzazione di ogni iniziativa idonea alla promozione dei propri scopi istituzionali e alla diffusione e valorizzazione dei risultati conseguiti.
- Contribuire al sostegno dell'Istituto Tecnico di Stato per l'Agricoltura creato con D.P.R. 30/9/1961 n. 1964, o di altro istituto scolastico con finalità analoghe, nel rispetto degli scopi della Fondazione.
Art. 3
La Fondazione provvederà al raggiungimento dei propri scopi con le rendite del suo patrimonio. Potranno tuttavia essere accettate contribuzioni e elargizioni, ecc. secondo le modalità indicate dal codice civile.
Art. 4
Mezzi, Patrimonio, Esercizio finanziario
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal denaro e dai beni mobili ed immobili donati dai Fondatori all'atto della costituzione;
- dalle elargizioni disposte da Enti o da privati che pervengono anche successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono anche successivamente alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al suo patrimonio;
- dalle somme prelevate dai risultati di bilancio che il Consiglio di Amministrazione, disponga di destinare a incremento del patrimonio;
Il finanziamento delle attività della Fondazione viene assicurato:
- dal reddito dei beni mobili ed immobili donati dai Fondatori o successivamente acquisiti a qualsiasi titolo dalla Fondazione,
- dalle somme che comunque e da chiunque perverranno alla Fondazione per acquisti, eredità legati, donazioni ed oblazioni in genere;
- dagli eventuali contributi erogati, anche in via straordinaria, ad opera di Ministeri, Regioni, Enti ed Istituzioni della Comunità Europea o da Enti pubblici in genere;
- dalle eventuali realizzi e/o riconversioni del patrimonio istituzionale; da ogni altra fonte finanziaria, anche occasionale, da qualsiasi soggetto ed a qualsiasi titolo proveniente.
I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.
Art. 5
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un Presidente e da sei membri, la cui scelta dovrà ricadere fra cittadini esperti in problemi di economia agricola, formazione e ricerca agroindustriale ferrarese.
Il Presidente è nominato dall'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA. I membri del consiglio sono proposti da: Prefetto di Ferrara, Provincia di Ferrara, dalla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara, dall' Associazione Laureati in Agraria della Provincia di Ferrara, dall'Università degli Studi di Ferrara. Farà parte inoltre del Consiglio di Amministrazione, quale membro di diritto, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico di Stato per l'Agricoltura "F.lli Navarra".
Fra i membri del consiglio il Presidente nomina un vice presidente che opererà in caso di sua assenza o di impedimento.
Art. 6
Il Presidente rappresenta la Fondazione, anche in giudizio, convoca il Consiglio di Amministrazione, attende all'esecuzione delle deliberazioni di esso, provvede al buon andamento dell'Ente ed adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti reclamati dalla necessità, salvo riferirne al Consiglio in adunanza da convocarsi in breve termine.
Art. 7
Il consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e provvede alla amministrazione della Fondazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo della Fondazione medesima, promuove, quando occorrono, le modifiche dello statuto; stipula convenzioni od accordi fra la fondazione e gli Enti Istituiti pubblici e privati di cui all' art. 2 del presente Statuto; redige i regolamenti interni, ivi compreso l'organigramma del personale, delibera in ordine alle assunzioni e risoluzioni del rapporti di lavoro, in ordine ad incarichi professionali e delibera in genere su tutti gli affari che interessano la fondazione.
Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, che lo presiede.
La convocazione dovrà essere fatta, a mezzo raccomandata, fax , posta elettronica o telegramma, almeno cinque giorni prima della data prefissata. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente riterrà di convocarlo.
Art. 8
La Fondazione può dotarsi di un revisore contabile ex art. 2409 bis c.c., il quale dura in carica per tre esercizi ed è rieleggibile una sola volta e presenzia alle riunioni del Consiglio.
Art.9
Per quanto non previsto dal presente statuto si osservano le norme del codice civile.
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